Un'ordinanza della Cassazione affronta il tema della litispendenza. Un garante si opponeva a un decreto ingiuntivo. Il primo tribunale si dichiarava incompetente, indicando un secondo foro. Il garante riassumeva la causa nel merito dinanzi al nuovo giudice, ma appellava la prima sentenza solo per la parte relativa alle spese. Il secondo tribunale dichiarava erroneamente la litispendenza. La Cassazione ha cassato questa decisione, chiarendo che non c'è identità di causa tra il giudizio sul merito del debito e quello sull'impugnazione delle spese processuali, confermando la competenza del secondo tribunale a decidere sulla questione principale.
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