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Art. 44 Codice di Procedura Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 44 Codice di Procedura Civile

Conflitto di competenza per valore: Cassazione blocca il Tribunale
Un cliente chiede a una banca la restituzione di circa 1.380 euro dopo aver estinto un finanziamento in anticipo. Il Giudice di Pace si dichiara incompetente e invia la causa al Tribunale. Quest'ultimo, ritenendo a sua volta di non essere il giudice corretto, solleva un **conflitto di competenza per valore** davanti alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte dichiara la richiesta del Tribunale inammissibile. Viene stabilito il principio che un giudice non può sollevare un conflitto se il disaccordo con il giudice precedente riguarda unicamente il valore della causa. La competenza resta quindi radicata presso il Tribunale, che ora dovrà decidere la controversia.
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Litispendenza: quando non sussiste tra cause scisse
Un'ordinanza della Cassazione affronta il tema della litispendenza. Un garante si opponeva a un decreto ingiuntivo. Il primo tribunale si dichiarava incompetente, indicando un secondo foro. Il garante riassumeva la causa nel merito dinanzi al nuovo giudice, ma appellava la prima sentenza solo per la parte relativa alle spese. Il secondo tribunale dichiarava erroneamente la litispendenza. La Cassazione ha cassato questa decisione, chiarendo che non c'è identità di causa tra il giudizio sul merito del debito e quello sull'impugnazione delle spese processuali, confermando la competenza del secondo tribunale a decidere sulla questione principale.
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