I Debitori avevano trasferito i propri beni in un trust di famiglia per sottrarli alle pretese dei creditori. La Banca ha promosso un'azione revocatoria per annullare il trasferimento, ottenendo ragione nei primi gradi di giudizio. Successivamente, il credito è stato trasferito a una Società di Recupero Crediti tramite una cessione dei crediti in blocco. I Debitori hanno impugnato la decisione in Cassazione, contestando la validità della notifica all'estero, la mancata partecipazione di tutti i beneficiari del trust e la prova della cessione del credito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale unita all'indicazione di una pagina web specifica è sufficiente a dimostrare la cessione dei crediti in blocco. I Debitori hanno perso la causa e devono pagare le spese legali.
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