Un Cittadino ha contestato una cartella di pagamento per multe stradali, sostenendo l'irregolarità della notifica dei verbali. Il Cittadino affermava di risiedere in un comune diverso da quello dove erano stati notificati i verbali, violando così le norme sulla notifica. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, ritenendo le notifiche valide. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Cittadino. Ha confermato la decisione del Tribunale, che aveva basato la validità della notifica sulla presunta irreperibilità del Cittadino nel comune di residenza dichiarato, dato che era stato cancellato dall'anagrafe poco dopo le notifiche. La Corte ha quindi ritenuto che non fosse conoscibile la reale residenza al momento della notifica, rendendo la notifica presso il domicilio precedente regolare. La validità notifica sanzioni amministrative è stata quindi confermata.
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