La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso riguardante la revoca di un concordato preventivo. La revoca era fondata sull'illegittimo scioglimento di un contratto preliminare di vendita immobiliare, per cui l'acquirente aveva già saldato l'intero prezzo. La Corte ha confermato che lo scioglimento contratto preliminare non è consentito in questi casi, evidenziando inoltre come l'infattibilità economica del piano, derivante dalla perdita dell'immobile, costituisse una ragione autonoma e decisiva per la revoca, non contestata in appello.
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