Una società proponeva opposizione a decreto ingiuntivo utilizzando il rito del lavoro, dato che il credito derivava da un rapporto di agenzia. La Corte d'Appello dichiarava l'opposizione inammissibile, sostenendo che si sarebbe dovuto seguire il rito ordinario scelto dal creditore. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale: per l'opposizione a decreto ingiuntivo, il rito corretto è determinato esclusivamente dalla natura del credito (causa petendi) e non dalla scelta procedurale di chi ha richiesto l'ingiunzione.
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