La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile presentato contro una sentenza della Corte d'Appello. La decisione si fonda sulla natura ripetitiva dei motivi, già esaminati nel grado precedente, e su un errore di calcolo del ricorrente riguardo ai termini di prescrizione del reato, che non teneva conto di un periodo di sospensione. L'ordinanza sottolinea come la mancanza di specificità e la palese infondatezza delle censure portino alla declaratoria di inammissibilità del gravame.
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