Un'imputata contestava la validità della sua convocazione in appello, sostenendo la nullità del decreto di citazione in appello. Il motivo era la mancata indicazione della facoltà di richiedere la partecipazione fisica all'udienza, secondo le norme speciali del periodo pandemico. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante: quell'omissione non causa nullità. La legge, infatti, non elenca tale avviso tra i requisiti obbligatori per la validità dell'atto. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese e di una sanzione.
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