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Art. 429 Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 429 Codice di Procedura Civile

Restituzione ritenute IRPEF: il condono non arricchisce l’azienda
Un lavoratore ha richiesto la restituzione ritenute IRPEF operate sulla sua busta paga dal datore di lavoro e mai versate allo Stato. L'azienda, infatti, aveva beneficiato di un condono fiscale pagando solo il 10% del debito a seguito del terremoto di Siracusa del 1990. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda in amministrazione straordinaria. I giudici hanno stabilito che il condono fiscale cancella il debito anche per il lavoratore. Di conseguenza, le somme trattenute e non versate devono essere restituite al dipendente, poiché fanno parte della sua retribuzione lorda. Trattandosi di crediti di lavoro, su tali somme spettano anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati a partire dal momento in cui sono state effettuate le trattenute originarie.
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Restituzione ritenute d’acconto: il condono spetta al dipendente
Un'azienda in amministrazione straordinaria ha trattenuto le tasse sulla busta paga di un dipendente tra il 1990 e il 1992, senza versarle allo Stato a causa della sospensione per un terremoto. Successivamente, l'azienda ha beneficiato di un condono fiscale, pagando solo il 10% del debito tributario. Gli eredi del lavoratore hanno richiesto la restituzione del restante 90% trattenuto. La Corte di Cassazione ha confermato che l'azienda deve restituire le somme non versate, stabilendo che il vero beneficiario del condono è il lavoratore (sostituito) e non il datore di lavoro. La mancata restituzione configura un indebito. Pertanto, la richiesta di restituzione ritenute d'acconto è stata pienamente accolta, con l'aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria calcolati dal momento della trattenuta originaria.
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Sostituto d’imposta: il condono non arricchisce l’azienda
Un lavoratore ha chiesto la restituzione delle trattenute IRPEF operate sulla sua busta paga dal datore di lavoro, che agiva come sostituto d'imposta. L'azienda, a causa di una sospensione per un terremoto, non aveva versato le somme e aveva poi aderito a un condono fiscale, pagando solo il dieci per cento del debito. La Corte di Cassazione ha confermato che il datore di lavoro non può trattenere il restante novanta per cento delle somme. Essendo il lavoratore il vero debitore del fisco, il beneficio del condono spetta a lui. Di conseguenza, il sostituto d'imposta deve restituire al dipendente le somme trattenute e non versate, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria calcolati dal momento della trattenuta.
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Condono fiscale e sostituto d’imposta: vince il dipendente
Un lavoratore ha chiesto all'azienda la restituzione del 90% delle trattenute IRPEF effettuate sulla sua busta paga e mai versate allo Stato. L'azienda aveva infatti beneficiato di una sospensione per un terremoto e poi di un condono fiscale, pagando solo il 10% del debito tributario. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'azienda non può trattenere il restante 90%, poiché le somme appartengono al lavoratore. Il condono fiscale e sostituto d'imposta non possono giustificare un arricchimento ingiustificato del datore di lavoro. Di conseguenza, l'azienda deve restituire le somme trattenute indebitamente, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria calcolati a partire dal momento in cui sono state effettuate le trattenute in busta paga.
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Ritenute sullo stipendio: il condono non arricchisce l’azienda
Un ex dipendente ha chiesto l'ammissione al passivo di un'azienda in amministrazione straordinaria per ottenere la restituzione delle somme trattenute in busta paga e non versate al fisco a causa di una sospensione per calamità naturale. L'azienda aveva poi aderito a un condono fiscale, pagando solo il 10% del dovuto. Il lavoratore ha preteso la restituzione del restante 90% delle ritenute sullo stipendio. La Corte di Cassazione ha confermato il diritto del lavoratore a recuperare tali somme. I giudici hanno chiarito che le ritenute appartengono al dipendente e che il condono non può arricchire ingiustamente il datore di lavoro. Il credito ha natura retributiva, con diritto a rivalutazione e interessi dalla data delle trattenute.
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Ritenute fiscali non versate: il condono non arricchisce l’azienda
Un lavoratore chiede l'ammissione al passivo dell'azienda datrice di lavoro, in amministrazione straordinaria, per ottenere la restituzione delle ritenute fiscali non versate. L'azienda aveva trattenuto le somme dallo stipendio ma, a causa di una sospensione per un sisma, non le aveva versate allo Stato. Successivamente, aderendo a un condono fiscale, l'azienda ha versato solo il 10% del dovuto, trattenendo il restante 90%. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, stabilendo che le somme trattenute e non versate per effetto del condono appartengono al lavoratore, trattandosi di parte della sua retribuzione. Tali somme vanno restituite con rivalutazione e interessi a partire dal momento della trattenuta, poiché il credito ha natura retributiva.
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Condono aziendale e restituzione delle ritenute fiscali
Un lavoratore ha richiesto l'ammissione al passivo dell'azienda datrice di lavoro, in amministrazione straordinaria, per ottenere la restituzione delle ritenute fiscali operate sulla sua busta paga tra il 1990 e il 1992. L'azienda aveva beneficiato della sospensione dei tributi per il sisma del 1990 e, successivamente, aveva aderito a un condono fiscale pagando solo il 10% delle somme trattenute. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda, confermando che il lavoratore ha pieno diritto al rimborso del restante 90% delle somme trattenute e non versate allo Stato. La Corte ha inoltre stabilito che gli interessi e la rivalutazione monetaria decorrono dal momento in cui sono state effettuate le singole trattenute mensili, data la natura retributiva del credito.
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Insinuazione al passivo fallimentare: lavoratore batte curatela
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una procedura fallimentare contro l'ammissione al passivo di un ex dipendente. Il lavoratore, dopo la dichiarazione di inefficacia del suo licenziamento intimato dal curatore, ha richiesto l'insinuazione al passivo fallimentare per le retribuzioni e il TFR maturati. La Suprema Corte ha confermato il diritto del lavoratore a ricevere gli stipendi dal giorno del licenziamento fino al luglio 2009, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi fino alla liquidazione dell'attivo. I giudici hanno chiarito che le contestazioni sui periodi di calcolo erano ormai precluse dal giudicato interno e che la rivalutazione spetta per legge sui crediti di lavoro, trattandosi di un debito di massa sorto durante il fallimento. Vince il lavoratore, che ottiene il pagamento delle spettanze e la condanna del fallimento alle spese.
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Rivalutazione crediti di lavoro: spetta d’ufficio nel fallimento
Un dirigente (Il Lavoratore) ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento dell'Azienda per crediti di lavoro e per il risarcimento da licenziamento illegittimo. Il Tribunale ha negato parte dei crediti ritenendo che si fosse formato un giudicato sulla legittimità del licenziamento e ha escluso la rivalutazione monetaria e gli interessi perché non espressamente richiesti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Lavoratore, stabilendo che non vi era alcuna preclusione sul licenziamento e che la rivalutazione crediti di lavoro e gli interessi devono essere riconosciuti d'ufficio dal giudice, senza necessità di una domanda specifica del dipendente. La causa è stata rinviata al Tribunale per un nuovo esame.
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Ritenute fiscali condonate: l’azienda perde, deve restituirle
Un'azienda ha trattenuto le imposte Irpef dalla busta paga di un dipendente ma, a seguito di un condono fiscale, ha versato allo Stato solo il 10% del dovuto. L'azienda si è rifiutata di restituire al lavoratore il restante 90%, sostenendo che il beneficio del condono spettasse a lei. La Corte di Cassazione ha stabilito il contrario: il beneficiario dell'agevolazione fiscale è sempre il lavoratore (sostituito), non il datore di lavoro (sostituto d'imposta). Di conseguenza, l'azienda non ha alcun titolo per trattenere quelle somme e deve procedere alla restituzione delle ritenute fiscali condonate al dipendente. L'azienda ha perso la causa.
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Termine impugnazione decreto: la comunicazione è decisiva
Una società acquista un credito IVA in un'asta fallimentare ma si rifiuta di pagare, sostenendone l'inesistenza. La Corte di Cassazione, pur ritenendo tempestivo il ricorso, lo dichiara inammissibile nel merito. La sentenza stabilisce un principio fondamentale sul termine impugnazione: per i decreti decisori in ambito fallimentare, esso decorre solo dalla comunicazione formale della cancelleria e non dalla semplice lettura in udienza. Nel merito, si chiarisce che le contestazioni sull'esistenza del credito vanno sollevate nel procedimento di verifica del passivo, non con un reclamo avverso l'ordine di pagamento.
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Crediti di lavoro nel fallimento: la guida completa
Un lavoratore ha presentato ricorso contro l'ammissione solo parziale delle sue rivendicazioni salariali nei confronti di un'azienda fallita. La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice ha il dovere di verificare tutti i crediti, anche se non contestati dal curatore. Tuttavia, ha accolto il ricorso del lavoratore per quanto riguarda la mancata concessione di interessi e rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro riconosciuti, affermando che tali importi sono dovuti per legge.
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Errore di fatto: quando non si può revocare la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per revocazione, chiarendo i limiti dell'istituto dell'errore di fatto. Dei creditori, rimasti insoddisfatti dopo la liquidazione di una società, avevano impugnato una precedente ordinanza della Corte, sostenendo che i giudici avessero commesso un errore di fatto nel valutare le prove. La Suprema Corte ha ribadito che l'errore revocatorio riguarda solo una percezione errata di un fatto pacifico e non controverso, e non può essere utilizzato per contestare l'apprezzamento delle prove o il merito della decisione, che costituisce un errore di giudizio non sindacabile con questo strumento. È stato invece accolto un ricorso per correzione di errore materiale relativo a dati errati e alla liquidazione delle spese.
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