Un avvocato ha citato in giudizio una società cliente per il pagamento di onorari professionali, sostenendo l'esistenza di un accordo basato su un preventivo. Il tribunale di primo grado ha liquidato una somma inferiore, basata sulle tariffe standard. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del legale, confermando un principio fondamentale: l'accordo sul compenso avvocato deve avere la forma scritta a pena di nullità. L'accettazione tacita o per fatti concludenti da parte del cliente non è sufficiente a validare il patto. La Corte ha inoltre negato la richiesta di interessi moratori e rivalutazione monetaria.
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