La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un privato che contestava il mancato rinvio di un'udienza preliminare in un procedimento per falsa testimonianza. La Corte ha chiarito che, in tale fattispecie di reato, la persona offesa è esclusivamente lo Stato, titolare dell'interesse pubblico alla corretta amministrazione della giustizia. Il privato che si ritiene danneggiato non possiede la legittimazione attiva per impugnare autonomamente le ordinanze interlocutorie del giudice, le quali possono essere contestate solo unitamente alla sentenza definitiva.
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