Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Giudice per l'udienza preliminare nei confronti dell'Imputato, accusato di atti persecutori e violazione di domicilio. Il Giudice aveva dichiarato l'estinzione dei reati per remissione tacita della querela. Il Procuratore ha contestato la decisione, evidenziando che per il reato di stalking la legge impone una formale remissione processuale. Tuttavia, durante il giudizio di Cassazione, la difesa ha depositato un atto di formale remissione di querela, regolarmente accettato dall'Imputato davanti ai Carabinieri. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore per sopravvenuta carenza di interesse, confermando l'estinzione dei reati grazie alla valida remissione formale sopravvenuta.
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