LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 428 Codice di Procedura Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 428 Codice di Procedura Civile

Competenza territoriale INPS: decide la sede dell’ente
Una società si oppone a due ordinanze ingiunzioni per omessi versamenti contributivi. Sorge un conflitto di giurisdizione tra il tribunale del luogo della sede legale dell'azienda e quello del luogo della sede dell'ente previdenziale che ha emesso gli atti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, stabilisce che la competenza territoriale INPS spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede dell'ufficio che ha concretamente emesso l'ordinanza e gestito il procedimento sanzionatorio, non la sede meramente operativa.
Continua »
Competenza territoriale: la sede INPS che emette l’atto
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha risolto un conflitto di giurisdizione tra due tribunali. La Corte ha stabilito che la competenza territoriale per le opposizioni a ordinanze ingiuntive dell'INPS spetta al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente che ha effettivamente emesso l'atto e gestisce il rapporto contributivo, e non quello della sede meramente operativa presente sul territorio dove ha sede l'impresa.
Continua »
Competenza agraria e maneggio: la decisione della Corte
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2318/2024, ha stabilito che un'attività di maneggio e scuola di equitazione non rientra nella competenza agraria della sezione specializzata del tribunale. Il caso riguardava una controversia per l'affitto di un fondo rustico. La Corte ha chiarito che, per essere considerata agricola, l'attività di allevamento di animali deve essere funzionalmente connessa alla produzione del terreno. Poiché i cavalli erano usati solo per scopi ludico-ricreativi, l'attività è stata qualificata come commerciale, attribuendo la competenza al tribunale ordinario.
Continua »
Competenza territoriale lavoro: nullo il foro scelto
Un sindacato ha citato in giudizio un lavoratore basandosi su una clausola di foro esclusivo contenuta nell'accordo di adesione. La Corte di Cassazione ha dichiarato nulla tale clausola, riaffermando il principio della inderogabile competenza territoriale lavoro stabilita dall'art. 413 c.p.c. e assegnando il caso al tribunale del luogo di lavoro, residenza del lavoratore e sede dell'azienda.
Continua »