Un cittadino si è costituito parte civile in un processo penale per diffamazione a carico di due persone. Il Giudice dell'Udienza Preliminare ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere, prosciogliendo le imputate. La persona offesa ha presentato il ricorso per cassazione della parte civile contestando difetti di motivazione della sentenza. La Suprema Corte ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per difetto di legittimazione. La legge consente alla parte civile di impugnare la sentenza dell'udienza preliminare solo tramite appello e per vizi specifici di notifica. Non è possibile valutare il merito della decisione o convertire il ricorso errato. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
Continua »