Un imputato per calunnia, falso e truffa ha presentato ricorso in Cassazione contro il decreto di rinvio a giudizio. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'impugnazione di atti endoprocedimentali non è consentita. Tali atti possono essere contestati solo insieme alla sentenza di merito. La Corte ha escluso la tesi dell'"abnormità" dell'atto, poiché questa si configura solo quando l'atto provoca una paralisi irreversibile del processo, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
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