Due persone vengono condannate per aver incendiato un chiosco-bar con un ordigno esplosivo. Uno degli imputati contesta l'accusa di attentato alla pubblica sicurezza, sostenendo che l'obiettivo era solo danneggiare il locale, non spaventare la collettività. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso su questo punto. La sentenza stabilisce che per configurare il reato non basta un'azione violenta. I giudici devono motivare in modo specifico come l'intento privato di danneggiare si sia trasformato in un **dolo specifico per attentato alla pubblica sicurezza**. La condanna per questo reato viene annullata con rinvio, estendendo l'effetto positivo anche al co-imputato.
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