Un Direttore Generale aveva citato in giudizio un'Azienda Sanitaria e la Regione per differenze sullo stipendio. Le parti si erano accordate per una pausa, in attesa di una sentenza della Cassazione su un caso simile. Questa pratica è nota come 'sospensione atipica del processo'. Dopo la sentenza 'pilota', la Regione ha riavviato la causa, ma la Corte d'Appello l'ha dichiarata estinta per riattivazione tardiva. La Cassazione a Sezioni Unite ha ribaltato la decisione. Ha stabilito che una sospensione errata o atipica, anche se concordata, non fa scattare i termini rigidi per la ripresa del giudizio. Di conseguenza, il processo non può essere dichiarato estinto e deve proseguire.
Continua »