L'Imputato è stato condannato per aver portato un piccolo coltello nel portafoglio all'interno di un tribunale, dove doveva testimoniare. Il giudice di merito ha riconosciuto la lieve entità del fatto e concesso le attenuanti generiche, ma non ha applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, omettendo di motivare tale scelta. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, evidenziando che il riconoscimento della lieve entità della condotta imponeva al giudice un dovere di motivazione esplicita sulla mancata applicazione dell'articolo 131-bis del codice penale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata, rinviando gli atti al Tribunale per un nuovo esame che valuti adeguatamente la sussistenza dei presupposti per l'esclusione della punibilità.
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