Una società in liquidazione ha impugnato la dichiarazione di apertura della sua liquidazione giudiziale, sostenendo che i suoi debiti complessivi fossero inferiori alla soglia di 500.000 euro prevista dalla legge. La Corte d'Appello ha respinto il reclamo evidenziando gravi incongruenze tra la perizia contabile presentata dalla società e i debiti effettivamente accertati nello stato passivo. La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso, confermando che l'onere della prova circa il mancato superamento delle soglie dimensionali spetta interamente al debitore. Poiché la società non ha fornito una ricostruzione attendibile e completa della propria situazione debitoria, la decisione di assoggettarla alla liquidazione giudiziale è corretta e insindacabile nel merito.
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