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Art. 417-bis Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 417-bis Codice di Procedura Civile

Notifica alla Pubblica Amministrazione: PEC batte cancelleria
Un lavoratore ha notificato una sentenza di primo grado presso la cancelleria del tribunale a un Ministero, difeso direttamente da propri funzionari senza elezione di domicilio fisico. I giudici d'appello hanno ritenuto tardiva l'impugnazione del Ministero perché depositata oltre i trenta giorni da tale deposito. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto. La legge impone che la notifica alla Pubblica Amministrazione avvenga obbligatoriamente all'indirizzo di posta elettronica certificata censito nei pubblici elenchi. Il deposito in cancelleria resta una via residuale, ammessa solo in caso di impossibilità telematica imputabile all'ente pubblico. Poiché il Ministero possedeva una PEC attiva, la notifica cartacea era inefficace e non ha fatto decorrere i termini di decadenza. L'appello del Ministero è quindi tempestivo.
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Esercizio abusivo della professione: dipendente pubblico assolto
Un dipendente di un'azienda sanitaria era stato condannato per il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato. Il dipendente ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo di non essersi mai qualificato come avvocato nei giudizi, ma di aver agito come rappresentante legale dell'ente pubblico ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato, poiché i giudici di merito non avevano valutato correttamente i documenti difensivi. Di conseguenza, non essendo il ricorso inammissibile, i giudici hanno rilevato il decorso del tempo e hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna per intervenuta prescrizione del reato.
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Difesa diretta della PA: il cittadino perde e paga le spese
Un cittadino ha impugnato la decisione del Tribunale che lo condannava a pagare le spese di lite all'INPS in una causa assistenziale, sostenendo che l'ente non avesse diritto al rimborso poiché difeso da propri funzionari e non da avvocati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la difesa diretta della PA tramite propri dipendenti dà comunque diritto al recupero delle spese processuali, ridotte del venti per cento rispetto alle tariffe forensi ordinarie. Inoltre, i giudici hanno ribadito che la scelta di compensare o meno le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché non vengano addebitate alla parte totalmente vittoriosa. Il ricorrente è stato quindi condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità.
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