Il Tribunale della Libertà ha disposto la scarcerazione di un indagato per decorrenza dei termini di custodia cautelare. L'accusa contestava il delitto di associazione a delinquere semplice, senza formalizzare l'aggravante della transnazionalità. Senza tale aggravante a effetto speciale, il limite massimo della prima fase custodiale era di tre mesi e non di sei. Poiché la Procura non ha emesso il decreto di giudizio nei tempi previsti, la misura restrittiva è decaduta. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che i giudici avessero deciso oltre i motivi del ricorso. La Suprema Corte ha respinto il ricorso del Pubblico Ministero, confermando la piena legittimità della liberazione per intervenuta scadenza temporale.
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