Una dipendente di una società televisiva, con il ruolo di programmista regista addetta a un servizio di infomobilità, ha richiesto il riconoscimento delle mansioni giornalistiche superiori di redattore. La Corte di Cassazione ha respinto definitivamente il ricorso, stabilendo che la semplice raccolta e diffusione di notizie pre-validate, senza un significativo apporto creativo, critico e autonomo, non integra l'attività giornalistica. La natura complementare e di breve durata degli approfondimenti non è stata ritenuta sufficiente a modificare la qualifica del rapporto di lavoro.
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