Un'azienda edile chiede il pagamento per lavori di ristrutturazione tramite decreto ingiuntivo al proprietario di un immobile. L'appartamento era però affittato all'amministratore dell'azienda stessa. Il proprietario si oppone, ma i giudici inizialmente ritengono la sua opposizione tardiva, applicando le regole del rito speciale per le locazioni. La Cassazione ribalta la decisione, stabilendo un principio chiaro: il **rito applicabile all'opposizione a decreto ingiuntivo** dipende esclusivamente dalla natura della richiesta originale del creditore (in questo caso, un contratto d'appalto per lavori), non dalle difese del debitore che collegano la vicenda a un contratto di locazione. Di conseguenza, l'opposizione del proprietario era tempestiva. L'azienda edile perde la causa.
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