La Corte di Cassazione ha chiarito che la responsabilità del presidente di un'associazione sportiva dilettantistica (ASD) per i debiti fiscali dell'ente non è automatica. Sebbene esista una presunzione di responsabilità per chi agisce in nome dell'associazione, questa può essere superata. Nel caso esaminato, il presidente ha dimostrato con prove concrete, provenienti anche da un processo penale, di essere stato totalmente estraneo alla gestione, un mero prestanome. La Corte ha quindi confermato la decisione che lo esonerava dalla responsabilità personale e solidale, stabilendo che la carica formale non è sufficiente a fondare l'obbligazione tributaria se viene provata la completa non ingerenza nell'attività sociale.
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