Un imprenditore, indagato per gestione illecita di rifiuti, si oppone alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto. L'imprenditore preferisce un processo per dimostrare la sua totale innocenza, poiché l'archiviazione avrebbe comunque comportato l'iscrizione del fatto nel suo casellario giudiziale. La Corte di Cassazione stabilisce che l'indagato ha il diritto di impugnare tale archiviazione, ma solo per violazione di legge e non per rivendicare un generico 'diritto al processo'. Poiché il ricorso dell'imprenditore era basato su questa pretesa infondata, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, confermando di fatto la chiusura del caso.
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