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Art. 41 Codice della Crisi d'Impresa — Anno 2025

Altri anni per Art. 41 Codice della Crisi d'Impresa

Competenza territoriale crisi d’impresa: sede legale
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in materia di competenza territoriale crisi d'impresa, il trasferimento della sede legale di una società nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a una procedura concorsuale non è rilevante. La giurisdizione rimane radicata presso il tribunale della sede precedente, in applicazione della norma anti-abuso (c.d. forum shopping) prevista dal Codice della Crisi. La Corte ha inoltre chiarito che il tribunale può dichiarare la propria incompetenza anche dopo aver emesso provvedimenti iniziali, non appena riceve la documentazione completa per decidere sull'ammissione alla procedura.
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Legittimazione creditore e esecuzione fallita
Una società in liquidazione si opponeva alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, sostenendo la carenza di legittimazione del creditore. Il suo credito, basato su un decreto ingiuntivo, non era stato soddisfatto a causa dell'estinzione della procedura esecutiva. La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la legittimazione del creditore a richiedere la liquidazione giudiziale deriva dalla titolarità del credito (provato dal titolo esecutivo), e non dal successo dell'azione esecutiva. L'estinzione di quest'ultima non incide sull'esistenza del debito.
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Bancarotta fraudolenta: l’obbligo di tenuta contabile
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11745/2025, ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta di un amministratore. La Corte ha chiarito che la sistematica emissione di fatture false, generando un enorme debito fiscale e causando il fallimento, integra il reato di bancarotta impropria. Inoltre, ha ribadito che l'amministratore ha un obbligo personale di conservare le scritture contabili e di consegnarle al curatore, non potendo giustificare la loro mancanza con una semplice consegna informale al liquidatore.
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Centro degli interessi principali: la sede reale vince
La Corte di Cassazione risolve un conflitto di competenza tra due tribunali, stabilendo che per l'apertura della liquidazione giudiziale è competente il foro in cui si trova il centro degli interessi principali (COMI) effettivo dell'impresa, anche se diverso dalla sede legale formale. La decisione si basa su prove concrete che dimostravano come l'intera attività direttiva, amministrativa e operativa della società debitrice si svolgesse in una provincia diversa da quella della sede legale, risultata essere un mero recapito. Viene così confermata la prevalenza della realtà sostanziale su quella formale.
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