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Art. 41-bis ord. pen. — Anno 2023

Altri anni per Art. 41-bis ord. pen.

Regime di 41-bis: messaggi in codice e conferma del carcere duro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un detenuto, ritenuto esponente di vertice di un clan camorristico, contro la proroga del regime di 41-bis. Il Tribunale di Sorveglianza aveva accertato la persistente capacità dell'uomo di mantenere contatti con la criminalità organizzata, evidenziata da tentativi di inviare messaggi in codice all'esterno del carcere e dalla ricezione di missive anonime. La Suprema Corte ha confermato la legittimità del provvedimento, rilevando l'assenza di un percorso di risocializzazione e la concreta pericolosità sociale del soggetto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, confermando la validità del regime restrittivo applicato.
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Proroga del regime 41-bis: no alla revoca per l’ex boss del clan
La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento di proroga del regime 41-bis nei confronti di un detenuto, ex capo di un clan camorristico. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo del detenuto, evidenziando la sua passata posizione di vertice, la perdurante operatività del clan sul territorio e la sua condotta carceraria non collaborativa, caratterizzata da sanzioni disciplinari e tentativi di comunicazione non autorizzati. Il detenuto ha contestato la decisione lamentando l'assenza di nuovi elementi di collegamento con l'esterno. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che per la proroga del regime 41-bis non servono nuovi elementi di collegamento, ma basta la persistenza del pericolo originario, valutata in base al profilo criminale e alla condotta del detenuto.
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Proroga del 41-bis: confermato il carcere duro per il capoclan
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto, ritenuto capo di un clan mafioso ancora operativo, contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che confermava la proroga del 41-bis per due anni. Il ricorrente lamentava una motivazione apparente e superficiale. La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso contro la proroga del 41-bis è consentito solo per violazione di legge e non per sollecitare una nuova valutazione dei fatti. Nel caso specifico, i giudici di merito hanno motivato adeguatamente la decisione basandosi su informative aggiornate delle forze dell'ordine e sulla persistente pericolosità sociale del soggetto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Regime di 41-bis e ricezione pacchi: la Cassazione fissa i limiti
Il Detenuto, ristretto in regime di carcere duro, ha impugnato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che confermava i limiti di peso per i pacchi ricevuti dall'esterno. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che le regole sul peso dei pacchi non violano i diritti fondamentali del detenuto. Tali limiti rientrano nella discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria per garantire la sicurezza interna. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato le restrizioni previste dal regime di 41-bis e ricezione pacchi, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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Proroga del regime di 41-bis: tra sicurezza e ricorso negato
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha confermato la proroga per due anni del regime di carcere duro per un detenuto, ritenuto esponente di spicco di un noto clan criminale e nipote del capo storico. Il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione lamentando una motivazione apparente e una valutazione superficiale dei fatti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la proroga del regime di 41-bis è legittima se basata su informative aggiornate e legami familiari che dimostrano il pericolo attuale di contatti con l'esterno. La Cassazione non può rivalutare i fatti storici, ma solo verificare la correttezza logica della decisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Giudizio di ottemperanza: stop alle videochiamate post-Covid
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto in regime di massima sicurezza che chiedeva di proseguire i video-colloqui con i familiari dopo la fine della pandemia. Il magistrato aveva inizialmente concesso le videochiamate solo per l'emergenza Covid-19. Il detenuto ha avviato un giudizio di ottemperanza per estendere tale diritto anche a causa delle difficoltà di salute e viaggio dei parenti. La Suprema Corte ha chiarito che il giudizio di ottemperanza serve solo a dare esecuzione a un provvedimento esistente e non può essere utilizzato per introdurre nuove richieste o ampliare decisioni passate. Di conseguenza, il detenuto ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Regime detentivo speciale: sicurezza contro diritto alla lettura
Un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41-bis ha contestato il divieto di ricevere riviste non incluse nell'elenco ufficiale dell'istituto penitenziario. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la legittimità delle restrizioni sull'acquisto della stampa. I giudici hanno chiarito che limitare l'accesso ai soli canali controllati interni, come l'impresa di mantenimento, è necessario per impedire lo scambio di messaggi criptici con l'esterno. Tale misura non viola il diritto all'informazione o allo studio, purché l'amministrazione garantisca un servizio efficiente e senza ritardi ingiustificati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Regime detentivo speciale: illegittimo vietare la cottura dei cibi
Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione del Tribunale di Sorveglianza che accoglieva il reclamo di un detenuto sottoposto a regime detentivo speciale (art. 41-bis). Il detenuto contestava il divieto di cucinare cibi al di fuori di rigide fasce orarie, limitazione non applicata ai detenuti comuni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, confermando che imporre restrizioni orarie sulla cottura dei cibi ai soli detenuti in regime differenziato, senza reali esigenze di sicurezza o igiene, costituisce una disparità di trattamento ingiustificata e vessatoria, lesiva del diritto alla salute e all'alimentazione.
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Regime carcerario 41-bis: il tempo non cancella la pericolosità
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la proroga del Regime carcerario 41-bis per un esponente di vertice di un'associazione mafiosa, condannato all'ergastolo. Il difensore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il lungo tempo trascorso in carcere e il mutamento del contesto criminale avessero azzerato la pericolosità del detenuto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la misura ha una funzione preventiva e non punitiva. Per disporre la proroga non serve dimostrare un ruolo attivo attuale nella cosca, ma basta la persistente capacità di mantenere contatti con l'esterno, desumibile dall'elevato spessore criminale originario e dalla mancanza di un reale ravvedimento o di dissociazione. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Regime 41-bis: la Cassazione concede la cottura dei cibi libera
Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione del Tribunale di sorveglianza che consentiva a un detenuto in Regime 41-bis di cucinare senza limiti di orario, eliminando una disparità rispetto ai detenuti comuni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. I giudici hanno stabilito che le limitazioni ai diritti dei detenuti in Regime 41-bis sono legittime solo se strettamente necessarie a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. Semplici esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria non possono giustificare un trattamento discriminatorio o afflittivo privo di reali finalità preventive. Di conseguenza, il detenuto ha vinto la causa, ottenendo il ripristino delle facoltà ordinarie di cottura dei cibi.
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Elusione delle prescrizioni: parlare ad alta voce non è reato
Il Detenuto, sottoposto al regime di massima sicurezza, veniva condannato per aver comunicato con carcerati di altri gruppi pronunciando la frase "domani faccio colloquio". La Corte di Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio, stabilendo che il reato richiede una vera e propria elusione delle prescrizioni. Per configurarsi il reato, non basta la semplice violazione delle regole, ma occorre un comportamento caratterizzato da astuzia, malizia o destrezza volto a raggirare i controlli. La frase pronunciata ad alta voce, pur potendo avere rilevanza disciplinare, non integra l'elusione delle prescrizioni poiché priva di contenuti idonei ad agevolare attività criminali. Di conseguenza, il fatto non sussiste.
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Proroga del regime 41-bis: il tempo non cancella il ruolo di capo
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un detenuto, ex esponente di vertice di un'associazione mafiosa, contro il provvedimento di proroga del regime 41-bis. Il ricorrente sosteneva che la sua lunga carcerazione e la condotta regolare escludessero la sua attuale pericolosità. La Suprema Corte ha invece confermato la legittimità della proroga del regime 41-bis, stabilendo che il semplice decorso del tempo non cancella la capacità di mantenere contatti con la criminalità organizzata. I giudici hanno valorizzato il ruolo apicale del detenuto, l'operatività del clan e i forti legami familiari con altri affiliati per giustificare la prosecuzione del carcere duro.
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Regime di 41-bis: la Cassazione conferma il carcere duro
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la proroga del regime di 41-bis per un detenuto con ruolo di vertice in un'associazione criminale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del detenuto, ritenendo che il giudice di merito abbia correttamente accertato la persistente pericolosità sociale del soggetto e la sua capacità di inviare ordini all'esterno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Proroga del regime di 41-bis: il boss perde il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un detenuto contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che disponeva la proroga del regime di 41-bis. Il ricorrente, ritenuto figura di vertice di un sodalizio mafioso, contestava la decisione. La Suprema Corte ha invece confermato la piena legittimità del provvedimento, evidenziando come i giudici di merito abbiano correttamente e logicamente motivato la persistente pericolosità sociale dell'uomo e la sua concreta capacità di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza, ancora attiva sul territorio. Di conseguenza, la proroga del regime speciale risulta pienamente giustificata per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Proroga del regime di 41-bis: la Cassazione blinda il carcere duro
La Corte di Cassazione ha confermato la proroga del regime di 41-bis per un detenuto ritenuto esponente di vertice di un sodalizio criminale. Il Tribunale di Sorveglianza aveva motivato la decisione basandosi sulla pregressa latitanza, sulla persistente attività del clan e sulla concreta capacità del soggetto di mantenere contatti con l'esterno. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del detenuto, in quanto privo di argomentazioni idonee a contrastare la logica e la completezza del provvedimento impugnato, confermando la necessità della misura per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
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Regime di carcere duro: confermata la proroga per il boss
Il Tribunale di sorveglianza ha prorogato il regime di carcere duro per un detenuto di spicco appartenente a un sodalizio criminale. Il Detenuto ha proposto ricorso in Cassazione contestando la decisione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il Tribunale ha correttamente accertato la persistente capacità del soggetto di mantenere contatti con la criminalità organizzata e la sua elevata pericolosità sociale. Di conseguenza, la proroga del regime speciale è legittima per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Regime penitenziario differenziato: no a lettori CD e musica
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato (noto come 41-bis) che richiedeva l'acquisto e l'uso di un lettore digitale e di compact disk musicali. L'Amministrazione Penitenziaria aveva negato l'autorizzazione per motivi di sicurezza e organizzazione interna. La Suprema Corte ha confermato che il diniego è legittimo quando la verifica e la messa in sicurezza dei dispositivi elettronici richiedono un impiego sproporzionato di risorse umane e materiali, compromettendo la gestione dell'istituto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Regime penitenziario differenziato: vietati lettori CD
Il Detenuto, sottoposto al regime penitenziario differenziato, ha richiesto l'autorizzazione ad acquistare un lettore digitale e compact disk musicali. L'Amministrazione Penitenziaria ha negato l'autorizzazione per motivi di sicurezza e gestione delle risorse. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del diniego, dichiarando il ricorso del detenuto inammissibile. I giudici hanno stabilito che l'acquisto di tali dispositivi può essere vietato se la verifica di sicurezza richiede un impiego sproporzionato di risorse umane e materiali da parte dell'istituto penitenziario. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Proroga del regime di 41-bis: boss comanda ma il ricorso fallisce
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la proroga del regime di 41-bis per Il Condannato, ritenuto esponente di spicco di un clan mafioso. Il Condannato ha proposto ricorso per cassazione lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il controllo di legittimità sulla proroga del regime di 41-bis è limitato alla sola violazione di legge, escludendo la rivalutazione dei fatti se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente. Nel caso specifico, i collegamenti attuali con l'organizzazione criminale sono stati ampiamente dimostrati dalle condotte del detenuto, comprese le intercettazioni dei colloqui e il suo ruolo di comando dal carcere. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Proroga del regime di 41-bis: università contro legami mafiosi
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la proroga del regime di 41-bis per un detenuto condannato per associazione mafiosa. Il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di prove sull'attualità della sua pericolosità sociale e l'omessa valutazione dei suoi progressi universitari. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorso contro la proroga del regime di 41-bis è limitato alla sola violazione di legge. Nel caso specifico, i legami familiari con esponenti di spicco del clan, le sanzioni disciplinari ricevute in carcere e il sequestro di lettere sospette giustificano ampiamente la misura. Di conseguenza, il detenuto perde il ricorso e deve pagare le spese processuali, rimanendo sottoposto al regime di carcere duro.
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