La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro una società accusata di aver utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti legate a sponsorizzazioni fittizie. La Commissione Tributaria Regionale aveva inizialmente annullato l'accertamento, dando peso all'archiviazione del procedimento penale e alla tracciabilità dei pagamenti. Gli Ermellini hanno invece stabilito che l'archiviazione penale non ha efficacia preclusiva nel giudizio tributario e che la regolarità formale della contabilità non basta a dimostrare la buona fede. Spetta al contribuente fornire la prova contraria di aver agito con la massima diligenza possibile per non essere coinvolto in un meccanismo fraudolento.
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