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Art. 404 Codice Civile — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 404 Codice Civile

Peculato dell’amministratore di sostegno: da custode a colpevole
Un amministratore di sostegno gestiva i beni di un soggetto fragile. L'incaricato ha prelevato ingenti somme dai conti dell'amministrato senza autorizzazione del Giudice tutelare. Con questo denaro ha acquistato più automobili eccedenti i bisogni dell'assistito e ha intestato una polizza assicurativa a se stesso. La difesa ha chiesto la riqualificazione dei fatti in uso momentaneo del denaro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale per peculato dell'amministratore di sostegno, chiarendo che l'appropriazione del denaro è incompatibile con una destinazione temporanea e che l'uso di risorse per finalità estranee al beneficiario integra il delitto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Prelievi indebiti dall’amministrato: condanna e sanzione
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale a carico del gestore di un patrimonio che eseguiva prelievi indebiti dall'amministrato. Il responsabile effettuava spese personali e prelievi bancari del tutto estranei alle esigenze della persona fragile affidata alla sua tutela. I giudici hanno accertato la totale eccentricità e incompatibilità delle uscite economiche rispetto agli interessi del beneficiario tutelato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché riproduceva argomenti difensivi già ampiamente smentiti dalle prove dei gradi precedenti. L'imputato ha subito la condanna definitiva al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, vedendosi negare qualsiasi concessione delle attenuanti generiche a causa della gravità della condotta contestata.
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Peculato dell’amministratore di sostegno: non è negligenza
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di peculato dell'amministratore di sostegno che si era appropriato di somme di denaro appartenenti alla persona assistita. L'imputato aveva effettuato prelievi in contanti ed emesso assegni a proprio favore dal conto corrente del tutelato, omettendo di registrarli nel rendiconto annuale e ignorando le richieste di chiarimenti del giudice. La difesa sosteneva si trattasse di semplice negligenza o imperizia nella gestione contabile. Tuttavia, la Suprema Corte ha stabilito che prelevare ripetutamente denaro senza giustificazione e nascondere le operazioni dimostra una chiara volontà di appropriazione (dolo), escludendo qualsiasi errore in buona fede. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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