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Art. 404 Codice Civile — Sezione Sesta Penale

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Peculato dell’amministratore di sostegno: conto cointestato
La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale per peculato dell'amministratore di sostegno nei confronti di una donna nominata per tutelare l'anziana madre. L'amministratrice incassava regolarmente la pensione materna ma ometteva di versare la retta dovuta alla residenza sanitaria assistenziale in cui il genitore alloggiava. L'imputata ha sostenuto di aver agito come semplice contitolare del conto corrente bancario e non come pubblico ufficiale. I giudici hanno respinto questa tesi e hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. Il ruolo pubblico di tutela conferito dal giudice prevale sulla contitolarità formale del conto. La condotta di appropriazione integra pienamente il delitto contestato. La ricorrente deve scontare la pena rideterminata a un anno e dieci mesi di reclusione con pena sospesa e versare tremila euro alla cassa delle ammende.
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Concordato in appello e rinuncia ai motivi
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato a carico di un amministratore di sostegno che aveva sottratto ingenti somme di denaro e beni mobili al soggetto amministrato. Nonostante la difesa avesse tentato di far valere una sentenza civile favorevole come prova decisiva, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La decisione si fonda sulla natura del concordato in appello: avendo le parti concordato la pena e rinunciato ai motivi di gravame, non è possibile riproporre in sede di legittimità questioni di merito precedentemente abbandonate.
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