Una figlia ha citato in giudizio la sorella per contestare la gestione del denaro del padre defunto, chiedendo un risarcimento economico. La convenuta ricopriva l'incarico formale di tutela patrimoniale. La parente lamentava il deposito tardivo del rendiconto e presunte anomalie nelle spese sostenute per l'anziano genitore. I giudici di merito hanno respinto ogni richiesta risarcitoria, accertando che ogni uscita finanziaria era finalizzata alla cura del familiare. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente le decisioni precedenti e ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che il ritardo contabile e la gestione economica nell'ambito dell'amministrazione di sostegno non generano responsabilità risarcitoria se le prove testimoniali e documentali confermano l'effettivo impiego dei fondi per il benessere esclusivo del beneficiario.
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