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Art. 403 Codice di Procedura Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 403 Codice di Procedura Civile

Licenziamento per false dichiarazioni: il dipendente perde tutto
Un dipendente pubblico è stato sanzionato con il licenziamento per false dichiarazioni per aver nascosto una condanna penale per peculato durante una domanda di mobilità volontaria. Dopo la conferma del provvedimento in Cassazione, il lavoratore ha proposto un ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile per mancanza di procura speciale del difensore. Il lavoratore ha quindi presentato un secondo ricorso per revocazione contro questa decisione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile anche questo secondo ricorso. I giudici hanno chiarito che la legge vieta di impugnare per revocazione una decisione già emessa in un precedente giudizio di revocazione e che la mancanza di procura speciale non costituisce un errore di fatto sanabile. Il lavoratore perde definitivamente la causa ed è condannato a pagare le spese legali.
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Equa riparazione: processo di 18 anni ma ricorso fuori tempo
Il Ricorrente ha richiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo amministrativo iniziato nel 1999 e protrattosi per oltre diciotto anni attraverso vari gradi e due giudizi di revocazione. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la domanda perché presentata oltre il termine di sei mesi dalla definitività della sentenza principale, ritenendo irrilevante il secondo giudizio di revocazione in quanto inammissibile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del cittadino, confermando che il termine semestrale di decadenza per richiedere l'equa riparazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di cognizione. I mezzi di impugnazione straordinari, come la revocazione, non riaprono o sospendono questo termine una volta che è spirato. Di conseguenza, il cittadino perde definitivamente il diritto all'indennizzo.
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Compensazione delle spese di lite: vietate le formule generiche
Il Cittadino ottiene un indennizzo per la durata eccessiva di un processo. L'Amministrazione Pubblica chiede la revocazione del provvedimento, ma la Corte d'Appello rigetta la richiesta. Tuttavia, il giudice decide per la compensazione delle spese di lite, giustificandola genericamente con la particolarità della materia. Il Cittadino ricorre in Cassazione, ritenendo la motivazione insufficiente e contraria alla legge. La Suprema Corte accoglie il ricorso: la compensazione delle spese di lite richiede presupposti rigorosi e specifici, come l'assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza, e non può basarsi su formule di stile vaghe. La sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d'Appello per una nuova decisione sulle spese.
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Inammissibilità del ricorso per revocazione: stop alle liti
Una professionista ha impugnato un'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva già dichiarato inammissibile una sua precedente richiesta di revocazione. La Suprema Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso per revocazione. I giudici hanno chiarito che non è possibile impugnare una decisione che ha già deciso su una revocazione, per evitare un ciclo infinito di processi. Inoltre, la ricorrente, che si difendeva da sola come avvocato, era stata cancellata dall'albo dei cassazionisti prima del deposito del ricorso, perdendo così il potere di agire in giudizio. La ricorrente ha perso la causa ed è stata condannata al pagamento del doppio del contributo unificato.
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Impugnazione della revocazione: stop ai ricorsi infiniti
Una professionista ha proposto ricorso contro una precedente decisione della Corte di Cassazione che aveva già dichiarato inammissibile la sua richiesta di revocazione. Durante il giudizio, la ricorrente è stata cancellata dall'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, rendendo invalida la sua memoria difensiva. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che l'impugnazione della revocazione non è ammessa contro le sentenze che decidono un precedente giudizio di revocazione. Questo principio serve a evitare contestazioni infinite e a garantire la certezza del diritto. Di conseguenza, la ricorrente ha perso la causa ed è stata condannata al pagamento del doppio contributo unificato.
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