Un ricorrente ha presentato un'istanza per la ricusazione di tre giudici della Corte di Cassazione, sostenendo una loro presunta parzialità derivante da precedenti decisioni in altri procedimenti che lo riguardavano. La Corte ha dichiarato l'istanza inammissibile, stabilendo che i motivi di ricusazione giudici sono applicabili solo a pronunce emesse all'interno dello stesso procedimento e che, per legge, i giudici chiamati a decidere su una ricusazione non possono a loro volta essere ricusati.
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