Un Lavoratore ha contestato la proroga del suo regime di sorveglianza speciale (art. 41-bis Ord. pen.). Egli sosteneva che la decisione fosse illegittima poiché il giudice che l'aveva emessa era stato oggetto di una richiesta di ricusazione del giudice non ancora definita. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che un provvedimento emesso da un giudice ricusato è valido, a meno che la ricusazione del giudice non venga effettivamente accolta. Poiché la richiesta di ricusazione non era stata accettata, il provvedimento impugnato rimaneva valido. Il Lavoratore è stato condannato a pagare le spese processuali.
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