La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale a carico di alcuni amministratori formali e dell'amministratore di fatto di una società fallita. Gli amministratori formali si erano difesi sostenendo di essere semplici prestanome all'oscuro della gestione contabile, interamente affidata al gestore effettivo. I giudici hanno respinto questa tesi, stabilendo che chi accetta la carica di amministratore di diritto risponde dei reati fallimentari se abdica ai propri doveri di controllo, accettando il rischio che il gestore reale alteri o nasconda le scritture contabili. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, confermando la responsabilità penale di tutti gli imputati.
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