Una società, già soggetta a un'istanza di fallimento presso un tribunale, ha presentato una successiva domanda di concordato preventivo in un foro diverso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società contro la dichiarazione di fallimento, stabilendo che la domanda di concordato deve essere obbligatoriamente presentata dinanzi allo stesso giudice presso cui pende la procedura prefallimentare, al fine di garantire l'unità e la celerità del procedimento.
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