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art. 4 bis ord. pen.

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Reati ostativi: la Cassazione ordina la liberazione per peculato
Il Condannato, condannato per il reato di peculato, ricorre contro il diniego di sospensione dell'ordine di carcerazione. La Corte d'Appello aveva ritenuto il reato ostativo ai sensi della legge Spazzacorrotti. Tuttavia, durante il giudizio di Cassazione, la Legge n. 199/2022 ha eliminato i reati contro la pubblica amministrazione dal catalogo dei reati ostativi. La Suprema Corte accoglie il ricorso, stabilendo che la nuova norma più favorevole si applica immediatamente alla fase esecutiva. Di conseguenza, viene annullato l'ordine di carcerazione e disposta l'immediata liberazione del soggetto, affinché si possa valutare la sospensione della pena.
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Permesso premio negato: no allo scioglimento del cumulo
Il Tribunale di Sorveglianza ha negato il permesso premio a un detenuto condannato esclusivamente per reati ostativi, tra cui traffico di droga aggravato dal metodo mafioso. Il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo di aver già espiato la quota di pena ostativa. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in presenza di un cumulo di pene composto interamente da reati ostativi, non è possibile procedere allo scioglimento del cumulo per concedere benefici. Inoltre, il ricorso è stato ritenuto generico poiché non ha contestato le valutazioni negative sulla condotta carceraria e sulla pericolosità sociale espresse dai giudici di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Misure alternative alla detenzione: negati i benefici per mafia
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto le richieste di affidamento in prova e semilibertà avanzate da un detenuto, dichiarando inammissibile anche la detenzione domiciliare. Il diniego si fonda sulla gravità dei reati commessi, sul pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata e sulla mancata prova dell'avvenuta espiazione della quota di pena per i reati ostativi. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo di aver già scontato la frazione ostativa grazie alla liberazione anticipata. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno confermato che il ricorrente non ha dimostrato la conoscenza, da parte del Tribunale, del provvedimento di riduzione della pena, violando il principio di autosufficienza. Di conseguenza, l'istanza per accedere alle misure alternative alla detenzione è stata definitivamente respinta con condanna alle spese.
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Misure alternative per reati ostativi: stop ai divieti assoluti
Il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibili le richieste di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà presentate da un condannato per associazione mafiosa, a causa della mancata collaborazione con la giustizia. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, evidenziando che le recenti riforme legislative hanno trasformato la presunzione di pericolosità per chi non collabora da assoluta a relativa. Di conseguenza, il giudice deve valutare concretamente se il condannato abbia reciso i legami con la criminalità organizzata. La Suprema Corte ha quindi rinviato il caso al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo esame basato sulle nuove regole in materia di misure alternative per reati ostativi.
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Permesso premio: buona condotta ma no al rilascio temporaneo
Il Tribunale di Sorveglianza ha negato la concessione di un permesso premio a un detenuto condannato per reati aggravati dal metodo mafioso. Nonostante la buona condotta carceraria, i giudici hanno rilevato la mancanza di una reale revisione critica dei reati commessi e la persistente instabilità criminale nel suo territorio d'origine. Il detenuto ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la mancata collaborazione non potesse precludere il beneficio dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che l'esclusione dell'automatismo ostativo impone comunque una rigorosa valutazione di merito. Il diniego è legittimo se fondato sulla necessità di approfondire il percorso di ravvedimento e consolidare i risultati trattamentali prima di concedere la libertà temporanea.
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Permesso premio: buona condotta non cancella il passato mafioso
Il Tribunale di Sorveglianza ha negato la concessione di un permesso premio a un detenuto condannato per reati di stampo mafioso. Il detenuto ha presentato ricorso sostenendo che la sua passata collaborazione con la giustizia, la lunga carcerazione e la buona condotta dimostrassero il suo definitivo distacco dalla criminalità organizzata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la buona condotta e il tempo trascorso non bastano a escludere il pericolo di ripristino dei legami criminali. Per ottenere il permesso premio, il condannato per reati ostativi deve fornire elementi concreti e individualizzanti che dimostrino l'effettiva rescissione di ogni legame con i clan. Di conseguenza, il detenuto perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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Permesso premio: la Cassazione cancella il no automatico
Il Detenuto, condannato all'ergastolo per associazione mafiosa, ha richiesto un permesso premio. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la domanda, ritenendo che l'uomo non avesse dimostrato la rottura dei legami con la criminalità organizzata. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Detenuto. I giudici hanno stabilito che il Tribunale ha ignorato le prove presentate dalla difesa, come la confessione e la regolare condotta. Inoltre, la Cassazione ha chiarito che si applica la nuova legge del 2022, che richiede una valutazione approfondita e concreta della pericolosità sociale del detenuto non collaborante. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Detenzione domiciliare e reati ostativi: rigetto automatico
Il Detenuto ha proposto ricorso contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che gli negava la misura alternativa della detenzione domiciliare. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la condanna per uno dei reati inclusi nell'elenco dei reati ostativi impedisce la concessione del beneficio. La Corte ha chiarito che l'esclusione opera per il solo fatto che il reato appartenga a tale catalogo, rendendo irrilevante la mancanza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Misure alternative alla detenzione: ricorso inutile e zero spese
Il Tribunale di Sorveglianza dichiarava inammissibili le richieste di misure alternative alla detenzione presentate da un condannato, ritenendo che non avesse ancora espiato la quota di pena relativa a un reato ostativo (associazione mafiosa) inserito nel cumulo. Il condannato proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Per la detenzione domiciliare, la misura era già stata concessa in pendenza di giudizio. Per l'affidamento in prova, le modifiche normative introdotte dal d.l. 162/2022 consentono ora al Tribunale di Sorveglianza di valutare direttamente il superamento della pericolosità sociale del condannato. Di conseguenza, il ricorrente potrà presentare una nuova istanza basata sui nuovi parametri normativi, escludendo anche la condanna alle spese processuali.
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Proroga del regime differenziato: il tempo non cancella il legame
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un detenuto condannato all'ergastolo contro la proroga del regime differenziato (41-bis). Il ricorrente sosteneva l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e contestava l'applicazione retroattiva delle norme sul cumulo delle pene. La Suprema Corte ha stabilito che la proroga del regime differenziato è legittima se basata su elementi concreti, come i colloqui monitorati con i familiari, che dimostrano la persistente capacità di mantenere contatti con il clan. Inoltre, ha chiarito che il principio della "pena unica" consente di mantenere il regime speciale anche se la parte di pena per i reati ostativi è già stata espiata, senza che ciò violi il principio di irretroattività o i diritti fondamentali. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Vizio di motivazione: quando il ricorso generico fallisce
Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta di affidamento in prova e dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare per un soggetto condannato per tentata rapina e altri reati. Il difensore ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un generico vizio di motivazione del provvedimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che non è possibile cumulare genericamente tutte le critiche alla motivazione senza specificare quale preciso difetto colpisca ciascuna parte della decisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Proroga del regime 41-bis: legittima anche con pena residua comune
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un detenuto contro il provvedimento di proroga del regime 41-bis (carcere duro). Il ricorrente contestava l'applicazione del regime speciale sostenendo che i reati ostativi fossero stati commessi prima delle riforme restrittive del 2009 e che la pena residua riguardasse reati comuni. La Suprema Corte ha chiarito che la proroga del regime 41-bis è legittima anche se la quota di pena per i reati ostativi è già stata espiata, poiché il cumulo delle pene crea una sanzione unica e il regime differenziato incide solo sulle modalità esecutive della pena, senza violare il principio di irretroattività. Le contestazioni di fatto sulla pericolosità sociale sono state ritenute non valutabili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Liberazione condizionale: via libera anche senza collaborare
Il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta di liberazione condizionale presentata da un detenuto condannato a trenta anni di reclusione per sequestro di persona a scopo di estorsione, ritenendo che non avesse interamente espiato la pena per tale reato ostativo e non avesse collaborato con la giustizia. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione con rinvio. I giudici di legittimità hanno rilevato che una nuova legge, entrata in vigore successivamente, ha modificato le regole per i reati ostativi, consentendo l'accesso ai benefici penitenziari anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché sussistano determinati requisiti di ravvedimento e risarcimento. Trattandosi di norma più favorevole, essa deve essere applicata retroattivamente dal giudice di rinvio.
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Misure alternative alla detenzione: risarcire per uscire
Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta di misure alternative alla detenzione avanzata da un detenuto condannato per un reato ostativo. Il motivo risiede nella mancata dimostrazione del risarcimento dei danni civili alla vittima, come richiesto dalla nuova versione dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Il detenuto ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che questa norma più severa non potesse applicarsi retroattivamente a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la nuova disciplina non costituisce un trattamento peggiorativo assoluto rispetto al passato, in quanto consente oggi l'accesso ai benefici anche a chi non collabora con la giustizia, a patto che risarcisca il danno. Di conseguenza, la norma si applica anche retroattivamente.
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Permesso premio: la Cassazione cancella il no all’ergastolano
Il Detenuto, condannato all'ergastolo per omicidio aggravato da metodo mafioso, ha richiesto la concessione di un permesso premio. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta, ritenendo che l'istante non avesse assolto l'onere di provare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione con rinvio. I giudici di legittimità hanno chiarito che, per ottenere il permesso premio, il detenuto non deve fornire una prova impossibile, ma è sufficiente che alleghi elementi concreti (come la regolare condotta carceraria, la lunga carcerazione e la mancanza di beni) idonei a smentire la sua pericolosità sociale. Il giudice ha poi il dovere di valutare tali elementi e, se necessario, approfondire l'istruttoria d'ufficio.
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Detenzione domiciliare negata: il reato ostativo blocca i benefici
Il Condannato, in espiazione di una pena per rapina aggravata, ha richiesto la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la prima richiesta e respinto la seconda. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per la detenzione domiciliare speciale basta la condanna per un reato ostativo, senza dover verificare i legami con la criminalità organizzata. Inoltre, l'affidamento in prova richiede una reale revisione critica del proprio passato, esclusa in questo caso a causa della condotta indisciplinata in carcere e dei numerosi precedenti penali. Il Condannato perde il ricorso e deve pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Affidamento in prova al servizio sociale: il parere non basta
Il Condannato, con una condanna a tre anni di reclusione per spaccio di ingenti quantitativi di marijuana, ha richiesto l'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la domanda, nonostante il parere favorevole degli educatori del carcere, evidenziando la presenza di precedenti penali specifici e la mancanza di una reale rielaborazione critica dei reati. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che il giudice non è vincolato dalle relazioni degli organi di osservazione penitenziaria. La decisione ribadisce che l'ammissione ai benefici deve rispettare il principio di gradualità, valutando l'effettiva evoluzione della personalità e la pericolosità sociale del soggetto. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Semilibertà surrogatoria: sì anche senza i due terzi di pena
Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta di semilibertà avanzata da un detenuto condannato per rapina aggravata, ritenendo necessario il previo decorso di due terzi della pena. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, accogliendo il ricorso del detenuto. I giudici di legittimità hanno chiarito che la semilibertà surrogatoria è applicabile anche prima dell'espiazione di metà della pena per i condannati per reati di seconda fascia, come la rapina aggravata, in quanto la legge esclude solo i reati gravissimi di prima fascia. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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Permesso premio negato: l’ergastolano dissociato resta in cella
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un detenuto, condannato all'ergastolo per omicidio e associazione mafiosa, contro il diniego del permesso premio. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto insufficiente la sua generica lettera di dissociazione, evidenziando il suo ruolo di spicco nel clan come custode delle armi e la mancanza di un lavoro. La Suprema Corte ha confermato che, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2019 abbia superato il divieto assoluto di benefici per i non collaboranti, spetta comunque al detenuto l'onere di allegare elementi concreti e specifici che dimostrino l'effettiva rescissione dei legami con la criminalità organizzata e l'assenza di pericoli di ripristino. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Esecuzione della pena presso il domicilio: no al cumulo scisso
Il Tribunale di Sorveglianza ha negato a una detenuta l'esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge 199/2010. La donna scontava una pena cumulativa comprendente anche reati ostativi, e chiedeva la scissione del cumulo sostenendo di aver gi espiato la quota di pena relativa al reato ostativo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che il cumulo di pene comprendente reati ostativi non pu" essere scisso per concedere la misura alternativa, anche se la parte di pena per il reato ostativo " gi stata scontata. La preclusione si basa sulla pericolosit soggettiva del condannato, desunta dal suo intero percorso criminale.
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