La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro un'ordinanza del GIP relativa a un incidente probatorio. La Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui i provvedimenti istruttori e interlocutori non sono autonomamente impugnabili, in quanto non hanno carattere definitivo e possono essere modificati prima della sentenza. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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