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Art. 398 Codice di Procedura Penale — Anno 2025

Altri anni per Art. 398 Codice di Procedura Penale

Revisione della condanna: quando riaprire un caso?
La Corte di Cassazione si è pronunciata sui limiti per la richiesta di nuove prove dopo una sentenza definitiva. In un caso di omicidio, è stata negata l'audizione di un testimone finalizzata a una futura revisione della condanna, poiché le sue dichiarazioni erano già state valutate nel processo originario. La Corte ha stabilito che la prova deve essere genuinamente nuova e decisiva, non un mero tentativo di rivalutare elementi già coperti dal giudicato.
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Competenza per materia: no retroattività della legge
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato condannato per violenza sessuale. La difesa sosteneva che una nuova legge, inasprendo la pena, avrebbe dovuto spostare la competenza per materia alla Corte d'Assise. La Suprema Corte ha stabilito che la modifica normativa ha natura sostanziale e non processuale, pertanto non può essere applicata retroattivamente. Di conseguenza, la competenza del Tribunale originario è stata confermata. Rigettate anche le eccezioni sull'inutilizzabilità di una testimonianza protetta e sulla motivazione della pena.
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Incidente probatorio ex art. 391-bis: no all’abnormità
La Corte di Cassazione ha stabilito che il rigetto di una richiesta di incidente probatorio, avanzata dalla difesa ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p., non costituisce un provvedimento abnorme e, pertanto, non è impugnabile. La decisione del giudice, basata sulla prescrizione dei reati e sulla natura non illecita dei fatti, rientra nel normale esercizio del potere discrezionale di valutazione della rilevanza della prova, a differenza dei casi che coinvolgono vittime vulnerabili dove tale discrezionalità è limitata.
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Ricorso per cassazione: quando è inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro un'ordinanza del GIP relativa a un incidente probatorio. La Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui i provvedimenti istruttori e interlocutori non sono autonomamente impugnabili, in quanto non hanno carattere definitivo e possono essere modificati prima della sentenza. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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