La Procura ha richiesto un incidente probatorio per sottoporre a perizia psichiatrica e ad audizione protetta la vittima e l'indagato, ipotizzando il reato di maltrattamenti in famiglia. Il Giudice per le indagini preliminari ha respinto l'istanza ritenendo del tutto insussistente la fattispecie di maltrattamenti e qualificando i fatti come semplice tentativo di furto, mancando così le condizioni di urgenza e vulnerabilità previste dalla legge. Il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione sostenendo che il rigetto fosse un atto illegittimo e privo di discrezionalità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della pubblica accusa. I giudici supremi hanno chiarito che l'istanza del magistrato inquirente era eccessivamente generica: senza l'indicazione precisa dei fatti storici e materiali, il giudice non può autorizzare l'anticipazione della prova.
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