La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso è stato respinto perché i motivi presentati erano generici, limitandosi a riproporre censure già esaminate e respinte dalla Corte d'Appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha confermato la decisione di non concedere le attenuanti generiche, data la personalità negativa dell'imputato e la gravità dei fatti, e ha ribadito che la revoca di precedenti sospensioni condizionali della pena è un effetto automatico per legge della nuova condanna.
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