Una contribuente, socia di una società, impugna un avviso di accertamento fiscale fino alla Corte di Cassazione. Durante il processo, aderisce alla 'rottamazione quater' per definire le sue pendenze e presenta una formale rinuncia al ricorso tributario. La Cassazione, pur non potendo verificare il collegamento tra la rottamazione e il debito in causa, prende atto della volontà della contribuente. Di conseguenza, dichiara il giudizio estinto non per l'adesione alla rottamazione, ma a causa della esplicita e decisiva rinuncia al ricorso tributario, che fa venir meno l'interesse a una decisione nel merito.
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