Una lavoratrice del settore pubblico ha contestato l'abuso dei contratti a termine reiterati, chiedendo la conversione del suo rapporto in tempo indeterminato o il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha respinto le sue richieste, ritenendo che la successiva immissione in ruolo avesse già sanato l'abuso. La lavoratrice ha presentato ricorso in Cassazione ma ha poi rinunciato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la rinuncia, sebbene presentata, non era stata notificata alla controparte, impedendo l'estinzione del processo ma evidenziando la mancanza di volontà di proseguire. Le spese sono state compensate.
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