La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30108/2025, ha stabilito un importante principio di diritto in materia di esdebitazione incapiente. Sebbene il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per motivi procedurali, la Corte ha chiarito che un debitore, già dichiarato fallito sotto la vigenza della vecchia legge fallimentare, non può successivamente accedere al beneficio dell'esdebitazione per il sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII) per gli stessi debiti derivanti dalla procedura di fallimento. La Corte ha sottolineato che ogni procedura concorsuale ha il suo specifico e non intercambiabile percorso di esdebitazione.
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