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Art. 390 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 390 Codice Civile

Concordato preventivo: la vecchia legge vince sul nuovo codice
Un'azienda affronta una richiesta di fallimento avanzata dal Pubblico Ministero prima del 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del Codice della Crisi. Successivamente, l'ente di riscossione e altri creditori chiedono la liquidazione giudiziale. L'azienda propone quindi una domanda di concordato preventivo con riserva basandosi sulle nuove norme del Codice della Crisi. I giudici di merito dichiarano inammissibile la richiesta dell'azienda ritenendola tardiva. La Corte di Cassazione conferma il rigetto del ricorso dell'azienda ma corregge la motivazione giuridica. La Suprema Corte stabilisce che la prima richiesta di fallimento, presentata prima del 15 luglio 2022, attrae l'intera vicenda sotto la vecchia Legge Fallimentare. Di conseguenza, anche la domanda di concordato preventivo presentata successivamente doveva seguire le regole previste dalla normativa precedente. L'azienda perde il ricorso ma le spese vengono interamente compensate.
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Accordo e rinuncia al ricorso: niente sanzioni per l’azienda
Un lavoratore fa causa all'azienda per aver svolto mansioni superiori e vince nei primi gradi di giudizio. L'azienda decide di proseguire la battaglia legale. Durante l'ultimo grado di giudizio, le parti trovano un accordo amichevole e presentano una rinuncia al ricorso. La Corte chiude il caso dichiarando l'estinzione del processo. I giudici stabiliscono un principio fondamentale: chi formalizza la rinuncia al ricorso a seguito di una conciliazione non deve pagare il raddoppio della tassa giudiziaria. Questa sanzione economica si applica esclusivamente quando il giudice respinge la richiesta o la dichiara inammissibile, premiando così chi sceglie la via dell'accordo pacifico.
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