Un medico convenzionato ha richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo contro l'Azienda Sanitaria per ottenere il pagamento di alcune indennità relative agli anni dal 2016 al 2018. L'Azienda Sanitaria si è opposta, evidenziando che il medico aveva già avviato un precedente giudizio ordinario per chiedere le stesse somme. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda Sanitaria, rilevando l'esistenza di un giudicato esterno (Cass. n. 6500/2026) sullo stesso oggetto. In forza del principio del "ne bis in idem", che vieta di decidere due volte sulla stessa controversia, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello, dichiarando inammissibile la domanda originaria del medico e compensando le spese di lite.
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