L'Imputato era stato condannato per l'inosservanza di una pena accessoria fallimentare (art. 389 c.p.), avendo compiuto atti di gestione societaria durante il periodo di interdizione. A seguito della dichiarazione di incostituzionalità della durata fissa di tale pena, la Cassazione aveva annullato con rinvio la condanna per ricalcolare la sanzione. Il giudice di rinvio ha confermato la responsabilità dell'Imputato, accertando che l'atto era avvenuto comunque in costanza di sanzione. L'Imputato ha proposto un nuovo ricorso chiedendo la rivalutazione di tutti i motivi di merito. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo il principio del giudicato progressivo: i punti della sentenza non toccati dall'annullamento parziale sono ormai definitivi e non possono essere ridiscussi nel giudizio di rinvio. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa e viene condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria.
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