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Art. 389 Codice Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 389 Codice Penale

Giudicato progressivo: stop ai ripensamenti sui punti già decisi
L'Imputato era stato condannato per l'inosservanza di una pena accessoria fallimentare (art. 389 c.p.), avendo compiuto atti di gestione societaria durante il periodo di interdizione. A seguito della dichiarazione di incostituzionalità della durata fissa di tale pena, la Cassazione aveva annullato con rinvio la condanna per ricalcolare la sanzione. Il giudice di rinvio ha confermato la responsabilità dell'Imputato, accertando che l'atto era avvenuto comunque in costanza di sanzione. L'Imputato ha proposto un nuovo ricorso chiedendo la rivalutazione di tutti i motivi di merito. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo il principio del giudicato progressivo: i punti della sentenza non toccati dall'annullamento parziale sono ormai definitivi e non possono essere ridiscussi nel giudizio di rinvio. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa e viene condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria.
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Daspo giudiziario: la Cassazione nega lo scomputo dei tempi
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno e nove mesi di reclusione per un tifoso che ha violato l'obbligo di firma. Il ricorrente, già colpito da Daspo giudiziario della durata di due anni, non si era presentato ai Carabinieri in occasione di due partite di calcio nel 2014. La difesa sosteneva che l'obbligo di presentazione fosse scaduto, chiedendo lo scomputo del periodo in cui era rimasto attivo il solo divieto di accesso agli stadi. I giudici hanno rigettato la tesi difensiva, stabilendo che le due prescrizioni sono autonome e hanno tempi di esecuzione differenti. Il divieto di accesso è immediatamente esecutivo, mentre l'obbligo di firma decorre solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
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