Una società di servizi postali è stata citata in giudizio da un ente locale per i danni derivanti dall'aver dichiarato la sussistenza di somme pignorate, che per legge erano indisponibili. La Corte di Cassazione ha annullato le sentenze di merito, stabilendo che la dichiarazione del terzo deve limitarsi a confermare l'esistenza del debito, senza estendersi a complesse valutazioni giuridiche sulla pignorabilità delle somme, che non rientrano nella sua sfera di conoscibilità, a meno che non rivesta la qualifica di tesoriere ufficiale dell'ente.
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