Un intermediario commerciale ha acquistato ripetute partite di birra da un birrificio pagando con assegni postdatati e rassicurando falsamente il fornitore sulla futura disponibilità economica. Al momento dell'incasso, gli assegni sono risultati insoluti, causando un grave danno economico al venditore. Inoltre, l'uomo ha reso false dichiarazioni per evitare il pignoramento dei propri beni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando la condanna per i reati di truffa e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. I giudici hanno ribadito che la consegna di un assegno postdatato, accompagnata da false rassicurazioni sulla provvista finanziaria, configura il reato di truffa contrattuale e non un semplice inadempimento civile.
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