Un partecipante a una comunione ha citato in giudizio l'amministratore per ottenere il risarcimento dei danni a seguito dell'interruzione della fornitura d'acqua, disposta con delibera assembleare per presunta morosità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, a differenza del condominio, nella comunione non si applica il vizio di eccesso di potere. La mancata impugnazione della delibera comunione entro il termine di decadenza di 30 giorni la rende definitiva, precludendo qualsiasi successiva richiesta di risarcimento nei confronti dell'amministratore che l'ha eseguita.
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